Art. 154 c.d.s. — Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

  • a)assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  • b)segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. I conducenti devono, altresi':
  • a)per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
  • b)per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
  • c)nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 117.500 a L. 470.000)). 19 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 58.750 a L. 235.000)). 19
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 10 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… del comma 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila aggiunto: L. 117.500 a L. 470.000. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila aggiunto: L. 58.750 a L. 235.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 1996

    Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art154 · fonte del testo

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