Art. 111 c.d.s. — Revisione delle macchine agricole in circolazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica europea. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 117.500 a L. 470.000)). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 27 febbraio 2016 — 13 gennaio 2019per 3 anni
  4. 1 marzo 2015 — 27 febbraio 2016per 12 mesi
  5. 15 gennaio 2015 — 1 marzo 2015per un mese
  6. 1 marzo 2014 — 15 gennaio 2015per 11 mesi
  7. 15 gennaio 2013 — 1 marzo 2014per un anno
  8. 19 dicembre 2012 — 15 gennaio 2013per 27 giorni
  9. 15 gennaio 2011 — 19 dicembre 2012per un anno
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  20. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  21. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila aggiunto: L. 117.500 a L. 470.000. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 1996

    Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art111 · fonte del testo

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