Codice della proprietà industriale

Art. 223 c.p.i. — Compiti

Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti:

  • a)creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
  • b)promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;
  • c)promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
  • d)effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
  • e)effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art223 · fonte del testo

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