Art. 165 c.p.i. — Dichiarazione del costitutore

Il costitutore dichiara che:

  • a)la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
  • b)ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
  • c)s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;
  • d)e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
  • e)rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art165 · fonte del testo

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