Art. 108 c.p.i. — Limitazioni del diritto del costitutore

Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta', nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varieta' oggetto di privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art108 · fonte del testo

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