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1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonche' provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu' aderiscano alle specificita' territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualita' del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualita' del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attivita', dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico nonche' individuati i criteri e le modalita' per l'attuazione del sistema di rating.

Testo in vigore dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2012

    Ha colpito questo articolo
    5 aprile 2012

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per…

    Art. 1 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 2 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo · Art. 3 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art10 · fonte del testo

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