Art. 998 c.nav. — Indennità di assicurazione
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[1]((L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.
[2]Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato)).
Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 21 ottobre 2005
