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Art. 997 c.nav. — Rischio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicuratore risponde della morte e della invalidita' del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purche' il sinistro non dipenda, in tutto o in parte, da dolo del passeggero.

[2]Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art997 · fonte del testo

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