Art. 974 c.nav. — Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga
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[1]In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale.
[2]Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006
