Art. 965 c.nav. — Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie

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[1]L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

[2]Tuttavia la responsabilita' e' esclusa: a) quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b) quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art965 · fonte del testo

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