Art. 964 c.nav. — Legittimazione del possessore della lettera di trasporto

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Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto e' legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art964 · fonte del testo

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