Art. 963 c.nav. — Duplicati della lettera di trasporto
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[1]Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
[2]I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.
[3]I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006
