Art. 961 c.nav. — Originali della lettera di trasporto

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[1]La lettera di trasporto e' emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», e' firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione « per il destinatario », e' firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo e' firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose da trasportare.

[2]L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art961 · fonte del testo

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