Art. 939-ter c.nav. — Utilizzazione occasionale dell'aeromobile

[1]In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

[2]In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore ((...)) risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 1 parola tolta.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore tolto: privatoaggiunto: ... risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art939ter · fonte del testo

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