Art. 923 c.nav. — Determinazione dell'indennità

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Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennita' di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 3 aprile 1977

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