Codice della navigazione

Art. 905 c.nav. — Servizio a bordo

[1]Il lavoratore non e' tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale e' stato assunto.

[2]Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purche' non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

[3]I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art905 · fonte del testo

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