Art. 334 c.nav. — Servizio a bordo
[1]I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
[2]Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
[3]I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
