Codice della navigazione

Art. 334 c.nav. — Servizio a bordo

[1]I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.

[2]Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

[3]I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art334 · fonte del testo

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