Art. 874 c.nav. — Dichiarazione di esercente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli 268 a 270, al direttore di aeroporto nella circoscrizione del quale e' l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, o se trattasi di aliante libratore alla Reale unione nazionale aeronautica.

[2]Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art874 · fonte del testo

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