Art. 835 c.nav. — Nascite, morti e scomparizioni da bordo

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[1]Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di rotta e fare dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare.

[2]Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art835 · fonte del testo

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