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Art. 786 c.nav. — Riserva di cabotaggio comunitario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Alla fine della concessione, il concessionario deve riconsegnare all'amministrazione in normali condizioni di efficienza gli impianti e i materiali datigli in uso.

[2]Salvo che il contrario non sia stabilito dall'atto di concessione, rimangono acquisiti allo Stato, senza diritto a compenso, tutti gli impianti fissi costruiti dal concessionario.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art786 · fonte del testo

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