Art. 786 c.nav. — Riserva di cabotaggio comunitario
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[1]Alla fine della concessione, il concessionario deve riconsegnare all'amministrazione in normali condizioni di efficienza gli impianti e i materiali datigli in uso.
[2]Salvo che il contrario non sia stabilito dall'atto di concessione, rimangono acquisiti allo Stato, senza diritto a compenso, tutti gli impianti fissi costruiti dal concessionario.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005
