Art. 778 c.nav. — Rilascio della licenza di esercizio

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[1]La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

[2]La licenza di esercizio e' rilasciata a:

  • a)soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)societa' costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunita' europea e' parte contraente.

[3]Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

[4]Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base a un titolo di proprieta' o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

[5]Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

[6]Le condizioni per il rilascio, le formalita' e la validita' della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attivita' contemplate dalla licenza stessa.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 43 parole tolte, 305 parole aggiunte in 8 capoversi.

La tolto: concessione puo' essere fatta anche a societa' da costituire, purche' i promotori si obblighino, per atto pubblico, a costituire legalmente la societa', che risponda ai requisiti prescritti nell'articolo precedente, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta ufficiale aggiunto: licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

aggiunto: La licenza di esercizio e' rilasciata a:

aggiunto: a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

aggiunto: b) societa' costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunita' europea e' parte contraente.

aggiunto: Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

aggiunto: Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base a un titolo di proprieta' o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

aggiunto: Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

aggiunto: Le condizioni per il rilascio, le formalita' e la validita' della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attivita' contemplate dalla licenza stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art778 · fonte del testo

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