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Art. 771 c.nav. — Documenti di bordo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti e salvo il disposto dell'art. 840, devono avere a bordo durante il volo:

  • a)il certificato di immatricolazione;
  • b)il certificato di navigabilita';
  • c)i documenti doganali e sanitari;
  • d)il giornale di rotta;
  • e)l'elenco dei passeggeri;
  • f)gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.

[2]Gli alianti veleggiatori devono avere a bordo, durante il volo, i certificati d'immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.

[3]Gli alianti libratori devono avere a bordo, durante il volo, il certificato di collaudo e gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art771 · fonte del testo

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