Art. 771 c.nav. — Documenti di bordo
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[1]Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti e salvo il disposto dell'art. 840, devono avere a bordo durante il volo:
- a)il certificato di immatricolazione;
- b)il certificato di navigabilita';
- c)i documenti doganali e sanitari;
- d)il giornale di rotta;
- e)l'elenco dei passeggeri;
- f)gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
[2]Gli alianti veleggiatori devono avere a bordo, durante il volo, i certificati d'immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
[3]Gli alianti libratori devono avere a bordo, durante il volo, il certificato di collaudo e gli altri documenti prescritti da leggi e da regolamenti.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983
