Art. 760 c.nav. — Cancellazione dell'aeromobile dal registro
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[1]Il proprietario, che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile, deve farne dichiarazione al ministero per l'aeronautica, se l'aeromobile si trova nel Regno, all'autorita' consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri di bordo. L'autorita' predetta provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 758.
[2]Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sull'aeromobile, l'autorizzazione puo' essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita' aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
[3]((Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758)).
[4]Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli alianti libratori.
Testo in vigore dal 17 maggio 1981 al 21 ottobre 2005
