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Art. 748 c.nav. — Norme applicabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

[2]L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

[3]Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

[4]Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1986 al 21 ottobre 2005. 7 parole tolte, 118 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Salvoaggiunto: Salva diversa disposizione, aggiunto: non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, tolto: di polizia aggiunto: delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tolto: non si applicano leaggiunto: , nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

aggiunto: L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

aggiunto: Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

aggiunto: Le norme del presente codiceaggiunto: , salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art748 · fonte del testo

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