Art. 737 c.nav. — Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

[2]Il ministro per l'aeronautica puo' autorizzare l'iscrizione di italiani non regnicoli negli albi e nel registro.

[3]Gli stranieri possono essere iscritti negli albi e nel registro della gente dell'aria solo nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art737 · fonte del testo

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