Art. 723 c.nav. — Deposito di cose nell'aeroporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Il direttore dell'aeroporto puo' consentire il deposito di merci o di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalita' ed il canone.

[2]Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione e' sottoposto all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica e all'osservanza delle prescrizioni opportune per garantire l'incolumita' pubblica.

[3]L'autorizzazione predetta e' richiesta anche quando il deposito e' effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari.

[4]Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art723 · fonte del testo

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