Art. 711 c.nav. — Pericoli per la navigazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]La cessione dell'esercizio di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati non ha effetto se non e' autorizzata dal ministro per l'aeronautica.

[2]In caso di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario dell'aerodromo o dell'impianto non puo' subentrare nell'esercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto.

[3]Ove l'autorizzazione prevista dai comma precedenti non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

[4]La succesiione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di altro impianto privato deve essere notificata al ministro per l'aeronautica entro quindici giorni d'all'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro puo' revocare l'autorizzazione a esercitare l'aerodromo o l'impianto.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art711 · fonte del testo

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