Art. 707 c.nav. — Determinazione delle zone soggette a limitazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il ministero per l'aeronautica, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprieta' o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.

[3]Il registro puo' essere consultato da chinnque ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art707 · fonte del testo

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