Art. 704 c.nav. — Rilascio della concessione di gestione aeroportuale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica.

[2]L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art704 · fonte del testo

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