Art. 701 c.nav. — Aviosuperfici
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[1]Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e partire gli aeromobili privati.
[2]Gli aeromobili stranieri possono esservi ammessi a condizione di reciprocita', o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' del ministro per l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee.
[3]I diritti per l'uso degli aeroporti statali sono fissati dal regolamento. Tali diritti comprendono il corrispettivo delle prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005
