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Art. 694 c.nav. — Aeroporti privati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro per l'aeronautica, di concerto con il ministro per le finanze, puo', compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

[2]Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art694 · fonte del testo

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