Art. 687 c.nav. — Amministrazione dell'aviazione civile

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[1]L'amministrazione della navigazione aerea e' retta dal ministro per l'aeronautica.

[2]((Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

  • a)uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
  • b)considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
  • c)possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
  • d)rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

[3]Le materie di cui al comma precedente concernono:

  • 1)telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
  • 2)regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
  • 3)licenze del personale aeronautico civile;
  • 4)navigabilita' degli aeromobili civili;
  • 5)registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
  • 6)raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
  • 7)libri e documenti di bordo;
  • 8)mappa e carte aeronautiche;
  • 9)caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
  • 10)aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
  • 11)unita' di misura;
  • 12)sicurezza del volo e degli aerodromi;
  • 13)esercizio degli aeromobili civili.

[4]Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

[5]Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti)).

Testo in vigore dal 8 giugno 1983 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983. 279 parole aggiunte in 21 capoversi.

aggiunto: Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

aggiunto: a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

aggiunto: b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

aggiunto: c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

aggiunto: d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

aggiunto: Le materie di cui al comma precedente concernono:

aggiunto: 1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

aggiunto: 2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: 3) licenze del personale aeronautico civile;

aggiunto: 4) navigabilita' degli aeromobili civili;

aggiunto: 5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

aggiunto: 6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

aggiunto: 7) libri e documenti di bordo;

aggiunto: 8) mappa e carte aeronautiche;

aggiunto: 9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

aggiunto: 10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

aggiunto: 11) unita' di misura;

aggiunto: 12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

aggiunto: 13) esercizio degli aeromobili civili.

aggiunto: Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

aggiunto: Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art687 · fonte del testo

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