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Art. 579 c.nav. — Inchiesta formale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 16 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

[1]L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.

[2]Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.

[3]L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 marzo 2001

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art579 · fonte del testo

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