Art. 578 c.nav. — Inchiesta sommaria

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[1]Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

[2]Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.

[3]Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina.

[4]Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale l'autorita' inquirente, se non e' competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorita', che di tale competenza e' investita.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art578 · fonte del testo

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