Art. 556 c.nav. — Graduazione dei privilegi

[1]I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552.

[2]I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

[3]Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita' per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennita' per danni alle cose, nello stesso numero previste.

[4]I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

[5]I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art556 · fonte del testo

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