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Art. 561 c.nav. — Privilegi sulle cose caricate

[1]Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307.

[2]I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art561 · fonte del testo

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