Art. 401 c.nav. — Mancata partenza del passeggero
[1]Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
[2]Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
