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Art. 328 c.nav. — Forma del contratto

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[1]Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico ricevuto, nel Regno, dall'autorita' marittima, e, all'estero, dall'autorita' consolare.

[2]Il contratto deve, parimenti a pena di nullita', essere dalle autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

[3]Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 18 dicembre 2025

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art328 · fonte del testo

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