Art. 218 c.nav. — Pesca con navi da diporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Alle navi da diporto e' consentito l'esercizio della pesca, purche' non a scopo di lucro, con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art218 · fonte del testo

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