Art. 216 c.nav. — Personale di camera e di famiglia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualita' di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purche' gia' al servizio del proprietario della nave.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art216 · fonte del testo

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