Art. 171 c.nav. — Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 25 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →

[1]Sul ruolo di equipaggio si annotano:

  • 1)i contratti di assicurazione della nave;
  • 2)le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilita';
  • 3)il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
  • 4)il visto per l'arrivo e per la partenza della nave con l'indicazione del numero dei passeggeri e della natura e quantita' del carico imbarcato;
  • 5)i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
  • 6)le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

[2]Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 25 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art171 · fonte del testo

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