Art. 153 c.nav. — Licenza delle navi minori e dei galleggianti
[1]La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
[2]La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.
[3]Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
