Art. 153 c.nav. — Licenza delle navi minori e dei galleggianti

[1]La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

[2]La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.

[3]Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art153 · fonte del testo

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