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Art. 144 c.nav. — Stranieri e società equiparati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni puo', con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, equiparare ai cittadini e alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nel Regno da oltre cinque anni e societa' costituite nel Regno, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nel Regno la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art144 · fonte del testo

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