Art. 1201 c.nav. — Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 febbraio 1986. Leggi il testo vigente →

E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

  • 1)non esegue l'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto;
  • 2)parte o approda in localita' diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;
  • 3)parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
  • 4)approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1201 · fonte del testo

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