Art. 1183 c.nav. — Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

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[1]Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorita' marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

[2]Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1183 · fonte del testo

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