Art. 1174 c.nav. — Inosservanza di norme di polizia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1994 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.)) 47 ((Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila)). 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1993, n. 561

47

La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 1994. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamentoaggiunto: , ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromiaggiunto: , e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesiaggiunto: , ovvero con l'ammenda fino a lire tolto: duemila aggiunto: quattrocentomila. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1993, n. 561

    La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1174 · fonte del testo

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