Art. 1172 c.nav. — Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1172 · fonte del testo

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