Art. 112 c.nav. — Tariffe delle operazioni portuali
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994
