Art. 111 c.nav. — Imprese per operazioni portuali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.

[3]La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art111 · fonte del testo

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