Art. 1086 c.nav. — Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

La meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i resti previsti dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1086 · fonte del testo

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